Legge 6 marzo 2001, n. 64
(G.U. n. 68 del 22 marzo 2001)
In rosso le parti introdotte nel marzo 2005
Capo I – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 1 – (Princìpi e finalità)
È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
- concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
- favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.
Art. 2 – (Delega al Governo)
1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
- ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;
- determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;
- funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l’ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
- utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero;
- funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
- previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell’ultimo scaglione di giovani di leva;
- conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n.230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n.324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n.424, in quanto compatibili con la presente legge;
- previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
- garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell’area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
- previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all’articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
Art. 3 – (Enti e organizzazioni privati).
1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
- assenza di scopo di lucro;
- capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile volontario;
- corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 1;
- svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.
Art. 3-bis – (Sanzioni amministrative)
1. Gli enti di cui all’articolo 3 sono tenuti a cooperare per l’efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
- diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;
- revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;
- interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;
- cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall’Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell’ente nell’albo per cinque anni“.
Capo II – DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
Art. 4 – (Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all’articolo 2.
Art. 5 – (Ammissione al servizio civile).
1. Nel periodo di cui all’articolo 4, sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell’articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all’articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell’ambito di quest’ultimo, per l’obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell’articolo 6:
- le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;
- i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d’età.
Art. 6 – (Determinazione del contingente).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n.230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall’articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l’obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n.230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l’Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest’ultimo i nominativi dei giovani di cui all’articolo 5, comma 1.
Art. 7 – (Ufficio nazionale per il servizio civile).
1. L’Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n.230, cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell’Agenzia per il servizio civile di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 della legge n.230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell’Agenzia di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
Art. 8 – (Disposizioni integrative ed attuative).
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all’attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell’ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell’estensione dell’area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l’idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all’articolo 5, comma 4.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all’abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall’articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9 – (Servizio civile all’estero).
1. Il servizio civile può essere svolto all’estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all’articolo 7, comma 2, nell’ambito di iniziative assunte dall’Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l’Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n.230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all’estero.
Art. 10 – (Benefici culturali e professionali).
1. Per il periodo di cui all’articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n.230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell’ambito dell’istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisizione dei titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.
Capo III – NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 11 – (Fondo nazionale per il servizio civile).
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
- dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
- dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
- dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.
4. All’onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l’anno 2001, lire 240 miliardi per l’anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell’unità previsionale di base 16.1.2.1 “Obiezione di coscienza” del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12 – (Norme abrogate).
1. All’articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n.230, sono abrogate le parole: “Fino al 31 dicembre 1999”.
2. È abrogato l’articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall’articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n.265.