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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
denominata ASSOCIAZIONE VOLONTARI E OBIETTORI NONVIOLENTI (A.VOL.O.N.)
Titolo I Costituzione e scopi
Art. 1 – Denominazione, sede, durata
- Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Volontari e Obiettori Nonviolenti” (acronimo A.VOL.O.N.) di seguito indicata anche come “Associazione”.
- L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Bergamo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- Essa opera nel territorio della Regione Lombardia.
- L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
- L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”
- A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione Volontari e Obiettori Nonviolenti ODV” oppure “Associazione Volontari e Obiettori Nonviolenti organizzazione di volontariato”.
- L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.
Art. 3 – Scopi
- L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
- L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
- Essa opera nel/i seguente/i settore/i:
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 comma 1, lettera v del decreto legislativo 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5 comma 1, lettera w del decreto legislativo 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5 comma 1, lettera i del decreto legislativo 117/2017).
- L’Associazione persegue le seguenti finalità:
- promuovere la cultura della solidarietà e della pace.
- favorire l’accesso dei cittadini al servizio civile universale, alla leva civica lombarda volontaria e all’obiezione di coscienza;
- essere luogo per la mediazione di conflitti che potrebbero sorgere tra volontari in servizio civile universale, o leva civica, ed enti;
- sostenere il diritto all’obiezione di coscienza al servizio di leva obbligatorio, anche in altre nazioni oltre all’Italia;
Art. 4 – Attività
- Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- informazione ai cittadini sul servizio civile universale, sulla leva civica lombarda volontaria e l’obiezione di coscienza;
- partecipazione e promozione del dibattito su servizio civile universale, leva civica volontaria lombarda, obiezione di coscienza, nonviolenza e modelli di difesa non armati;
- favorire e promuovere, anche in collaborazione con centri di ricerca privati, con i centri di formazione professionale, con le strutture della Regione Lombardia e delle province lombarde preposte alle formazione ed alla cultura, programmi e momenti di formazione per volontari in servizio civile universale e leva civica lombarda volontaria, nonché per gli operatori degli enti di servizio civile universale e di leva civica lombarda volontaria, sia per quanto concerne gli aspetti tecnico operativi, che quelli teorici riguardanti i temi culturali, etici, politici e gestionali che caratterizzano il servizio civile universale, la leva civica lombarda volontaria, l’obiezione di coscienza e la nonviolenza;
- favorire attività di sostegno, anche economico, all’avvio di progetti di leva civica lombarda volontaria;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
- L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.