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Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
denominata ASSOCIAZIONE VOLONTARI E OBIETTORI NONVIOLENTI (A.VOL.O.N.)

Titolo I  Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione, sede, durata

  1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Volontari e Obiettori Nonviolenti” (acronimo A.VOL.O.N.) di seguito indicata anche come “Associazione”.
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo.  L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Bergamo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. Essa opera nel territorio della Regione Lombardia.
  4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.                                                 
  5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”

  1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione Volontari e Obiettori Nonviolenti ODV” oppure “Associazione Volontari e Obiettori Nonviolenti organizzazione di volontariato”.
  2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

Art. 3 – Scopi

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
  3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:
    1. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 comma 1, lettera v del decreto legislativo 117/2017);
    2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5 comma 1, lettera w del decreto legislativo 117/2017);
    3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5 comma 1, lettera i del decreto legislativo 117/2017).
  1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
    1. promuovere la cultura della solidarietà e della pace.
    2. favorire l’accesso dei cittadini al servizio civile universale, alla leva civica lombarda volontaria e all’obiezione di coscienza;
    3. essere luogo per la mediazione di conflitti che potrebbero sorgere tra volontari in servizio civile universale, o leva civica, ed enti;
    4. sostenere il diritto all’obiezione di coscienza al servizio di leva obbligatorio, anche in altre nazioni oltre all’Italia;

Art. 4 – Attività

  1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    • informazione ai cittadini sul servizio civile universale, sulla leva civica lombarda volontaria  e l’obiezione di coscienza;
    • partecipazione e promozione del dibattito su servizio civile universale, leva civica volontaria lombarda, obiezione di coscienza, nonviolenza e modelli di difesa non armati;
    • favorire e promuovere, anche in collaborazione con centri di ricerca privati, con i centri di formazione professionale, con le strutture della Regione Lombardia e delle province lombarde preposte alle formazione ed alla cultura, programmi e momenti di formazione per volontari in servizio civile universale e leva civica lombarda volontaria, nonché  per gli operatori degli enti di servizio civile universale e di leva civica lombarda volontaria, sia per quanto concerne gli aspetti tecnico operativi, che quelli teorici riguardanti i temi culturali, etici, politici e gestionali che caratterizzano il servizio civile universale, la leva civica lombarda volontaria, l’obiezione di coscienza e la nonviolenza;
    • favorire attività di sostegno, anche economico, all’avvio di progetti di leva civica lombarda volontaria;
    • svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
  1. L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale.  La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
  2. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.